PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE
Con sentenza della Corte di Cassazione n. 21939 del 21 settembre 2017 il Giudice di Legittimità ha affermato che quando il Giudicante proceda alla personalizzazione del danno non patrimoniale non possa limitarsi a richiamare voci di danno astrattamente riferibili a qualsiasi soggetto incorso nelle stesse conseguenze lesive, traducendosi detta operazione in una mera duplicazione risarcitoria, come tale inammissibile.
Infatti “ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato (in termini monetari) spetta al giudice far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari; da esse distinguendosi siccome legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore, o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità”.