Studio Legale Francesco Vitale - Avvocati a Salerno per consulenza legale

CONTRATTI DI MUTUO: NO DELLA CASSAZIONE ALL’USURA SOPRAVVENUTA

Con la sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto l’importante contrasto interpretativo sull’ammissibilità e la rilevanza della c.d. usura sopravvenuta,  che si configura nell’ipotesi in cui il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario in contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 108 del 7 marzo 1996 superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle (successive) disposizioni di legge.

Non solo, La Suprema Corte evidenzia la rilevanza della questione anche con riferimento a contratti successivi all’entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell’usura, superata poi nel corso del rapporto (per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari).

La soluzione raggiunta dagli Ermellini è – in continuità con il primo dei due orientamenti giurisprudenziali in contrasto – quella di negare la configurabilità dell’usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all’interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815, secondo comma, cod. civ., come modificati dalla legge n. 108 del 1996 (rispettivamente all’art. 1 e all’art. 4), imposta dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, alla cui stregua: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 co. 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Tale norma di interpretazione autentica – di cui la Corte Costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la sentenza 25 febbraio 2002, n. 29 – attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi, dunque deve escludersi che il meccanismo dei tassi soglia previsto dalla legge n. 108 sia applicabile alle pattuizioni di interessi stipulate in data precedente la sua entrata in vigore, anche se riferite a rapporti ancora in corso a tale data.

Più in generale, la Corte di Cassazione nella sua massima composizione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”.