EQUO COMPENSO AGLI AVVOCATI NEL DECRETO FISCALE: EMENDAMENTO DI PD E GOVERNO

Il relatore del decreto fiscale, il senatore Silvio Lai (Pd), ha presentato d’intesa con il governo un emendamento che introduce nel collegato alla Manovra le stesse norme sull’equo compenso approvate alcuni giorni fa dalla commissione Giustizia di Montecitorio, nel corso dell’esame del ddl ordinario sulla materia.

A pochi giorni dallo stralcio con cui Palazzo Madama aveva escluso le tutele per gli avvocati dalla legge di bilancio, il provvedimento è stato riproposto nella stessa commissione, stavolta nel dl collegato alla Manovra e destinato a ottenere il via libera dell’Aula del Senato già venerdì della prossima settimana. Oggi o al più tardi domani la commissione Bilancio di Palazzo Madama voterà tutte le proposte di modifica, compresa quella che riguarda le prestazioni legali.

L’emendamento propone di integrare la legge professionale del 2012 con un articolo 13 bis in 11 commi, che riproduce fedelmente il testo approvato dalla seconda commissione di Montecitorio alcuni giorni fa.

Nel testo si conferma il perimetro di applicazione della disposizione che è concentrato sulle prestazioni professionali rese dai legali a vantaggio di banche e assicurazioni (prestazioni regolate da convenzioni, di solito predisposte dal cliente “forte”).

Si considerano, tra le altre, vessatorie, le clausole che consistono nella possibilità lasciata al cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve eseguire a titolo gratuito, nell’anticipazione delle spese della controversia a carico del professionista. Sono in tutto 9 le tipologie di clausole da considerare in assunto come espressione di una prevaricazione nei confronti dell’avvocato e non è sufficiente che le clausole siano state oggetto di una trattativa e di un’approvazione: la sanzione introdotta è quella della nullità, ma il resto del contratto può rimanere valido. La nullità opera solo a vantaggio dell’avvocato e l’azione indirizzata a far valere l’azzeramento di una o più clausole della convenzione deve essere proposta entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione della clausola stessa; il giudice provvederà, poi, a sostituire la clausola determinando il compenso sulla base dei parametri.

Un altro emendamento (a firma Lumia ed altri), prevede di eliminare l’obbligo per l’avvocato di assicurare contro gli infortuni se stesso e i suoi dipendenti che hanno già copertura Inail, e vengono in ogni caso escluse sanzioni civilistiche. Nei giorni scorsi, sul punto, il ministro della Giustizia Andrea Orlando aveva risposto positivamente alla lettera con cui Mascherin chiedeva di rivedere l’obbligo assicurativo.