Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale hanno stabilito, con sentenza n. 53683 del 28.11.2017, che la causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131bis del codice penale, non e’ applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di Pace.
La pronuncia sull’istituto introdotto dal d.lgs. 16 marzo 2015 n. 28 ha accolto il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia contro la decisione del Giudice di Pace di Verona che aveva dichiarato non punibile, per la particolare tenuita’ del fatto-reato commesso, una coppia di genitori che non aveva rispettato l’obbligo della istruzione elementare per il figlio minore. La Cassazione, con il precisato intervento, ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata rinviando il giudizio al Giudice di Pace.
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