AVVOCATI: COME CAMBIANO LE NOTIFICHE A MEZZO POSTA NEL 2018
La Legge di Bilancio 2018 (comma 461) apporta importanti modifiche alla disciplina delle notificazioni a mezzo posta (L. n. 890/1982) al fine di completare il processo di liberalizzazione e di garantire l’efficiente svolgimento del servizio in questione. Ecco i punti fondamentali della novella.
Innanzitutto gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo posta, dovranno far uso di speciali moduli e buste verdi, per gli avvisi di ricevimento, conformi al modello approvato dall’AGCOM.
Poste Italiane S.p.A. perde il monopolio assoluto circa la notificazione degli atti giudiziari: le multe e gli atti giudiziari, infatti, potranno essere notificati anche con le poste private.
Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta devono essere dotate di un’apposita licenza in quanto considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti legali.
Sull’avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti l’ufficio giudiziario, la parte istante o il suo procuratore (a seconda di chi abbia fatto richiesta della notifica e specificando il relativo indirizzo e la PEC).
In caso di smarrimento del piego (ma non dell’avviso di ricevimento) da parte dell’ufficio postale, la Legge di Bilancio ha riconosciuto il diritto ad un indennizzo nella misura prevista dall’AGCOM ed ha previsto il dovere dell’addetto postale di rilasciare, senza spese a carico del destinatario, un duplicato che comprova il recapito del piego in formato cartaceo. Tuttavia, la copia dell’avviso di ricevimento al mittente può essere trasmessa dal postino anche via PEC.
La momentanea assenza del destinatario obbligherà il postino privato a depositare il plico presso il punto di deposito più vicino al destinatario.
La notifica si dà per eseguita trascorsi 10 giorni dal ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene informato del deposito del piego.
Nel caso, invece, di rifiuto o di mancata accettazione di firmare l’avviso di ricevimento, il postino deve farne menzione sull’avviso di ricevimento. Deve poi apporre la data e la propria firma.
Infine, quanto ai termini di perfezionamento della notifica postale, per il notificante a rilevare è il momento in cui la notifica viene chiesta, mentre per il notificato fa fede il momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (Corte Costituzionale sent. n. 477/02).