Contratti Bancari: saldo “zero” nelle azioni di Accertamento

La Corte di Cassazione Civile, con ordinanza n. 28819 del 30.11.2017, è tornata ad occuparsi delle conseguenze della mancata produzione di tutti gli estratti conto, dall’inizio del rapporto bancario, in un giudizio di accertamento e ripetizione promosso dal correntista e, in evidente discontinuità con il precedente espresso con provvedimento n. 9201/2015, ha ritenuto condivisibili le motivazioni della Corte di Appello di Lecce, secondo cui la ricostruzione del dare avere tra le parti doveva essere effettuata attribuendo un saldo di partenza pari a “zero”.

I Giudici del secondo grado avevano, anzitutto, richiamato le numerose pronunce della Suprema Corte alla cui stregua, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la Banca, al fine di dimostrare il proprio credito, ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto e non può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, poiché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello della prova del proprio credito (Cass. Civ., 25.11.2010 n. 23974; conf. Cass. Civ., 26.01.2011 n. 1842 e 19.09.2013 n. 21466).

Dunque, la Corte di Appello di Lecce aveva affermato che, qualora manchi detta documentazione completa, non può prendersi a riferimento quale saldo iniziale quello debitore del primo estratto conto disponibile in quanto si tratta di un saldo privo di qualsiasi attendibilità, giacché determinato dall’illegittima applicazione di interessi debitori e di capitalizzazione trimestrale degli stessi interessi, pertanto gravava sull’Istituto di Credito, il quale deduceva l’esistenza di una sua posizione creditoria alla data del primo estratto prodotto, l’onere di provare la legittimità di tale credito, ovvero che lo stesso non fosse determinato dall’applicazione degli oneri suindicati a carico del correntista, illegittimamente previsti in contratto.

La Corte di Appello, peraltro, dichiarava espressamente di non ritenere condivisibile il principio, affermato dalla Cassazione Civile con la citata sentenza  del 07.05.2015 n. 9201, secondo cui nell’ipotesi di azione di accertamento proposta dal correntista fosse onere di quest’ultimo fornire l’estratto conto zero, dovendosi diversamente partire dal primo saldo debitore prodotto, sull’argomentazione che l’oggetto della domanda era l’accertamento dell’esatto ammontare del dare/avere tra le parti ad una certa data e che, rispetto a tale accertamento, dall’impossibilità di ricostruire le poste attive e passive del primo periodo non poteva farsi derivare una sorta di sanatoria degli addebiti illegittimi verosimilmente operati dall’Istituto di Credito (al pari di quanto avvenuto nel periodo successivo).

Dalla mancanza dei documenti relativi al primo periodo e sulla scorta dei principi di cui all’art. 2697 c.c., concludevano i Giudici a quo, appare ragionevole trarre in ogni caso la conseguenza che i conteggi dovranno partire da un “saldo zero”, ovvero da una posizione in cui nessuna delle parti vanta debiti/crediti nei confronti dell’altra. Il c.d. saldo zero, d’altra parte, spiegavano, non è necessariamente un punto di partenza favorevole al correntista, poiché l’integrale disponibilità dei dati sui movimenti di c/c per il periodo precedente potrebbe anche comportare, all’esito del ricalcolo operato con esclusione degli addebiti illegittimi, un saldo positivo per il cliente della Banca. Rispetto al saldo zero, in definitiva, ognuna delle parti resta onerata della prova di un proprio eventuale credito, derivante dalle operazioni pregresse sul conto corrente bancario.

Come detto, la Suprema Corte con la pronuncia n. 28819/2017 nel rigettare l’appello proposto dalla Banca ha dichiarato fondato l’iter logico seguito dai Giudici a quo nel ritenere, una volta acclarata l’illegittima pattuizione e/o applicazione di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni e spese, di dover ricostruire il dare/avere, azzerando il saldo debitore del primo estratto conto nel caso di mancanza di tutti gli estratti conto del rapporto.

Nel solco della richiamata ordinanza della Cassazione n. 28819/2017 si pone, altresì, la recente sentenza del Tribunale di Firenze n. 96/2018. Quest’ultima, richiamando una serie di precedenti pronunce di merito ed il provvedimento stesso dei Giudici di Piazza Cavour, ha ribadito l’onere della Banca di dare prova del proprio credito sulla base del principio costante che «in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo» (Cass. Civ., n. 16917/2012; Cass. Civ., n. 3973/1998; il principio riguardo l’onere della prova in tema di domanda avente ad oggetto un accertamento negativo, è stato ribadito anche in Cass. Civ., n. 26158/2014, in fattispecie avente ad oggetto un credito derivante dall’escussione di una polizza fideiussoria).

Il Tribunale di Firenze ha, pertanto, affermato che, una volta esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi anatocistici a carico del correntista, sarebbe gravato sulla convenuta produrre in giudizio gli estratti conto in serie continua a decorrere dall’apertura del conto (si veda, al riguardo, Cass. Civ., n. 16719/2017), così da dare dimostrazione e certificazione delle movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dall’Istituto. D’altra parte, soltanto la produzione degli estratti a partire dall’apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione dei rapporti dare/avere con l’applicazione del tasso legale, di determinare il credito della Banca, sempre che la stessa non risulti invece debitrice nei confronti del correntista. Non avendo assolto a tale onere probatorio, il Tribunale ha determinato i rapporti dare/avere ponendo come base di calcolo il c.d. saldo zero.