Banca paga l’assegno a Persona diversa: Responsabilità Contrattuale
La responsabilità della banca negoziatrice per aver consentito, in violazione delle specifiche norme di cui all’art. 43 L. assegni (r.d. 1736/1933), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha natura contrattuale.
La Banca, difatti, ha un obbligo professionale di protezione, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, finalizzato all’introduzione del titolo nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.
E’ questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 12477 del 21 maggio 2018, chiamata a decidere in ordine ad una controversia insorta tra una società assicurativa ed una banca. Quest’ultima, in particolare, aveva emesso un assegno di traenza non trasferibile intestato ad un soggetto avente diritto ad un indennizzo assicurativo; assegno, tuttavia, incassato dall’uomo sbagliato il quale, munito di carta d’identità e di codice fiscale falsi, si era qualificato come il vero beneficiario.
La questione veniva rimessa alle Sezioni Unite, affinché si pronunciassero sulla natura della responsabilità della banca in ordine alla vicenda di specie.
Ricondotta detta responsabilità nell’alveo di quella contrattuale (da contatto sociale qualificato idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c.) non appare sostenibile, secondo gli Ermellini, la tesi alla cui stregua la Banca avrebbe dovuto rispondere del pagamento dell’assegno in favore di chi non è legittimato “a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore di identificazione del prenditore”. Una responsabilità oggettiva può infatti concepirsi solo laddove difetti un rapporto latu sensu contrattuale fra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo, non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno.
Tanto considerato, la Banca negoziatrice, che ha pagato l’assegno non trasferibile, come nella fattispecie, a persona diversa dall’effettivo prenditore, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per avere la medesima assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, ex art. 1176 comma 2 cod. civ., nella sua qualità di operatore professionale, come tale tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.