Pacchetto Turistico: il cliente ha diritto al rimborso in caso di malattia sopravvenuta
La Corte di Cassazione, terza Sezione Civile, con la sentenza n. 18047/2018 del 10.07.2018 ha definitivamente respinto il ricorso di un tour operator nei confronti del quale era stata disposta dai giudici di merito la restituzione della somma ad una coppia di clienti che aveva acquistato un pacchetto turistico “all inclusive” ma in seguito era stata costretta a rinunciarvi a causa della grave ed improvvisa malattia che aveva colpito uno dei due.
Per la Cassazione il cliente che ha acquistato un pacchetto turistico all inclusive da un tour operator e che, a causa del sopraggiungere di un’improvvisa patologia, non è più in grado di partire, potrà ottenere la restituzione della somma pagata in quanto entra in gioco l’impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c.
Secondo gli Ermellini il giudice di merito ha correttamente inquadrato la fattispecie in esame nell’ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire l’importanza della causa in concreto, intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato. La causa in concreto, così interpretata, conferisce rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell’economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall’altra (Cass. Civ. n. 8100/2013 e Cass. Civ. n. 12069/2017).
Inoltre, prosegue la Corte, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 c.c., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, ovvero sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia, invece, rimasta possibile.