Intermediazione Finanziaria: Onere Probatorio dell’Investitore
In tema di intermediazione finanziaria è intervenuta la Corte di Cassazione Civile, Prima Sezione, con ordinanza n. 10800 del 4 Maggio 2018, fissando il riparto dell’onere probatorio nelle azioni di responsabilità nei confronti dell’intermediario per danni subiti dall’investitore.
La Suprema Corte ha, in particolare, affermato che, quest’ultimo deve allegare l’inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché fornire elementi utili per l’accertamento del danno, del relativo nesso di causalità e la prova dell’ammontare del quantum risarcibile.
Invero, la corretta prestazione da parte dell’intermediario non si esaurisce nella materiale esecuzione dell’ordine conferito dal cliente, ma si arricchisce di aspetti informativi e valutativi, che precedono il momento esecutivo del rapporto e supportano l’investitore nella consapevole scelta dell’investimento. E’ pur vero – come sostengono gli intermediari nelle proprie difese – che il servizio di negoziazione non comporta sic et simpliciter anche quello di consulenza, ma è inequivocabile che gli oneri normativi vigenti impongono un comportamento che, se non si estrinseca in vera e propria consulenza, vi si avvicina molto, poiché richiedono un’informazione specifica sull’investimento prescelto ed un’assistenza trasparente. La Cassazione Civile ha sottolineato la natura contrattuale della responsabilità dell’intermediario, in quanto l’intermediazione finanziaria è corredata da obblighi legali facenti parte del contratto d’investimento stipulato con il cliente. Di conseguenza, per l’accertamento della prova del nesso causale fra negligenza dell’intermediario e danno patito dall’investitore (prova che grava, appunto, su quest’ultimo), il cliente potrà avvalersi di presunzioni semplici e, quando possibile, della prova testimoniale, anche per contrastare le risultanze documentali. Secondo i giudici di Piazza Cavour “incombe sul cliente dimostrare che il danno patito è conseguenza immediata e diretta della condotta colposa (inadempiente) dell’intermediario – perchè, se previamente ed esaustivamente informato, l’investitore avrebbe “desistito” dall’impartire l’ordine di acquisto dei titoli in oggetto – e non, semplicemente, dall’andamento sfavorevole del mercato».