Mantenimento dei figli: niente condanna al padre che non versa l’assegno ma paga scuola, vacanze e sport
Con sentenza n. 18572/2019 del 3 maggio 2019, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha chiarito che la mera inosservanza degli obblighi di mantenimento non necessariamente integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art.570, comma secondo, n. 2 c.p., se il genitore, pur omettendo il versamento dell’assegno di mantenimento, ha continuato a pagare la retta scolastica, le vacanze dei figli e la loro attività sportiva.