PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE
Con sentenza della Corte di Cassazione n. 21939 del 21 settembre 2017 il Giudice di Legittimità ha affermato che quando il Giudicante proceda alla personalizzazione del danno non patrimoniale non possa limitarsi a richiamare voci di danno astrattamente riferibili a qualsiasi soggetto incorso nelle stesse conseguenze lesive, traducendosi detta operazione in una mera duplicazione risarcitoria, come tale inammissibile.